Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Del regresso per mancato pagamento.
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Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal
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Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.
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Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
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esercitare le eventuali azioni di regresso.
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Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un
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Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza
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Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario
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, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.
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trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.
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Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della
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cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano
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, al regresso, alla prescrizione nonchè quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili
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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla
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detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di
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Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso deve esibire l'assegno, irregolare
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all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonchè quelle relative
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Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è